SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE |
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| ATTIVITA'
PRODUTTIVE (artigianato - industria) |
DESTINATARI:
Imprenditori che intendono iniziare un'attività di tipo artigianale
o industriale, in forma individuale o societaria.
ATTIVITA' SOGGETTE AL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO
Il Regolamento Locale d'Igiene all'art. 3.1.9 prevede che l'avvio
di un'attività produttiva e l'istituzione di un deposito
di materiale, anche all'aperto presuppongono l'acquisizione di nulla
osta attività produttiva (N.O.A.P). rilasciato dal sindaco
a seguito di un parere obbligatorio dell'A.S.L. L'autorizzazione
denominata nulla osta dovrà far capo allo Sportello Unicoa
seguito di preliminare verifica relativa al tipo di attività
produttiva che s'intende avviare e della conseguente individuazione
della relativa procedura (verifica compatibilità urbanistica
- VV.FF. - ISPESL - ARPA - PROVINCIA, (per emissioni in atmosfera),
l'impresa presenta la richiesta di nulla osta (in duplice copia,
l'originale in bollo), al protocollo generale del comune.Il procedimento
si conclude con il rilascio del nulla osta, che consente l'avvio
dell'attività: coloro che danno inizio all'attività
senza aver acquisito il nulla osta, sono soggetti a provvedimenti
prescritti e sanzionati dal comune, tra i quali è compresa
la sospensione dell'attività.
ATTIVITA' NON SOGGETTE AL NULLA OSTA MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
Piccoli laboratori artigianali senza addetti (dipendenti), che:
- non producano, con impianti o macchinari, emissioni in atmosfera
ai sensi del D.P.R. 203/88;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano depositi di materiale di cui all'elenco delle attività
soggette al controllo di prevenzione incendi, ai sensi della Legge
966/65 e D.M. 16.2.62; a titolo semplificativo: elettricisti,
riparatori, sarti, e assimilabili, i fornitori d'opera presso
i committenti: installatori, imbianchini, montatori, impiantisti,
ecc.
L'interessato può presentare la comunicazione di inizio
attività di persona o per posta al protocollo generale del
Comune di Meda, utilizzando l'apposita modulistica reperibile allo
Sportello Unico per le Imprese.
Altri procedimenti eventualmente collegati, comunque presentabili
presso lo Sportello Unico per le Imprese:
- Verifica della compatibilità urbanistica: la richiesta
può essere presentata contestualmente alla comunicazione
di inizio attività artigiana - tempo massimo per l'ottenimento
del risultato della verifica di compatibilità urbanistica:
30 gg.
- Autorizzazione sanitaria - idoneità sanitaria:
la domanda deve essere presentata contestualmente alla comunicazione
di inizio attività artigiana; si segnala però che,
per la richiesta di iscrizione all'albo -e quindi anche per l'inizio
dell'attività- è necessario attendere il rilascio
dell'autorizzazione sanitaria - tempo massimo per l'ottenimento
dell'autorizzazione sanitaria: 60 gg.
- Autorizzazione sanitaria - idoneità sanitaria relativa
a: rosticcerie-pizzerie gastronomie ecc., nel caso in cui l'attività
svolta sia soggetta solo ad autorizzazione sanitaria o a idoneità
sanitaria, la relativa domanda deve essere presentata contestualmente
alla comunicazione di inizio attività; all'ottenimento dell'autorizzazione
può essere presentata la richiesta di iscrizione all'albo,
e l'attività può avere inizio.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: nel caso in
cui lo svolgimento dell'attività causi il rilascio di emissioni
in atmosfera, è necessario ottenere l'apposita autorizzazione
(PROVINCIA);
- Autorizzazione allo scarico in fognatura: nel caso in
cui lo svolgimento dell'attività preveda l'impiego di scarichi,
è necessario ottenere l'apposita autorizzazione;
- Inquinamento acustico: nel caso in cui lo svolgimento
dell'attività provochi rumore o vibrazioni, è necessario
presentare apposita relazione per la previsione di impatto acustico
(ARPA);
- Certificato di prevenzione incendi: nel caso in cui lo
svolgimento dell'attività comporti l'impiego di sostanze
infiammabili (combustibili o comburenti) o il deposito di rilevanti
quantità di materiali infiammabili, è necessario ottenere
il certificato di prevenzione incendi (vedi
elenco attività soggette);
- Comunicazioni ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro): nel caso in cui l'attività
preveda dipendenti, deve essere data idonea comunicazione all'ISPESL,
per: impianti elettrici, apparecchi e impianti di sollevamento materiali
con portata sup. a 200Kg.; scale aeree, ponti mobili sviluppabili,
impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, ecc.

ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI
DM 16/02/1982
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9
aprile, n.98). Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle
visite di prevenzione incendi.
Articolo 1
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie
pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio
è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del <<Certificato
di prevenzione incendi>>, nonché la periodicità delle visite
successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato
dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli
di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo
di richiedere il rinnovo del <<Certificato di prevenzione
incendi>> quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura,
nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative
e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti
o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza
precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza
dei certificati già rilasciati. La scadenza dei <<Certificati
di prevenzione incendi>> già rilasciati e validi alla data
di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata
secondo i nuovi termini da questo previsti. Agli stabilimenti ed
impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo
produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da
parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere
rilasciato un unico <<Certificato di prevenzione incendi>>
relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.
Allegato 1
ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE
ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO
1965, N.966)
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Attività
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| 1) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti,
liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori
a 50 Nmc/h |
| 2) Impianti di compressione o di decompressione
dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore
a 50 Nmc/h |
3) Depositi e rivendite di gas
combustibili in bombole:
- compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
- disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500kg
|
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4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
- compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2mc
- disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc
|
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5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
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| 6) Reti di trasporto e distribuzione di
gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica,
con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi
impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar |
| 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili
per autotrazione |
| 8) Officine e laboratori con saldatura e
taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti,
con oltre 5 addetti |
| 9) Impianti per il trattamento di prodotti
ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili |
| 10) Impianti per l'idrogenazione di olii
e grassi |
| 11) Aziende per la seconda lavorazione del
vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas |
| 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità
fino a 65 ºC con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 mc |
| 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità
da 65 ºC a 125 ºC, per quantitativi globali in ciclo o in deposito
superiori a 0,5mc |
| 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
di olii lubrificanti olii diatermici e simili |
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15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica
complessiva da 0,5 a 25 mc
b) per uso industriale, artigianale, agricolo o privato capacità
geometrica complessiva superiore a 25 mc
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16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili
e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
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| 17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti,
di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1mc |
| 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato
con o senza stazione di servizio |
| 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili
e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiori a 500kg |
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20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri
e lacche infiammabili e/o combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1000 kg
- con quantitativi superiori a 1000 kg
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| 21) Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
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22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione
superiore al 60% in volume:
- con capacità da 0,2 a 10 mc
- con capacità superiore a 10 mc
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| 23) Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali,
con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito
superiori a 0,5 mc |
| 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come
tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi
organici |
| 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze
esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e
18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni |
| 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo
da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori |
| 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini
e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici |
| 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea
e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
| 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce
acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido
di idrogeno |
| 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi |
| 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
| 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione
e la raffinazione dello zolfo |
| 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore
a 100 q.li |
| 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore
di magnesio |
| 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni
con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi
depositi |
| 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali
e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a
500 q.li di prodotto essiccato |
| 37) Stabilimenti ove si producono surrogati
del caffè |
| 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
| 39) Pastifici con produzione giornaliera
superiore a 500 q.li |
| 40) Riserie con potenzialità giornaliera
superiore a 100 q.li |
| 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora
e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con
oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito
superiore a 500 q.li |
| 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici
in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito
o lavorazione superiore a 500 q.li |
| 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata,
di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della
carta con quantitativi superiori a 50 q.li |
| 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche
e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e
fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore
a 100 q.li |
| 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche
con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5kg |
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46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione,
di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine,
di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero
e di altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto
con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100m:
- da 500 a 1000 q.li
- superiore a 1000 q.li
|
| 47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione
del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: |
| - da 50 a 1000 q.li |
| - oltre 1000 q.li |
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48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano
e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali,
tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
- da 50 a 1000 q.li.
- oltre 1000 q.li.
|
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49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento
e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti
- con oltre 75 addetti
|
| 50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione
del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della
paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con
quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a
50 q.li |
| 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche
e televisive |
| 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa
delle pellicole cinematografiche |
| 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie
teatrali |
| 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori
a 50 q.li |
| 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici
e simili con oltre 100 q.li |
| 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti
di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito |
| 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione
e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori
a 50 q.li |
| 58) Depositi di manufatti in plastica con
oltre 50 q.li |
| 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono
e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti,
organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di
solventi ed altri prodotti infiammabili |
| 60) Depositi di concimi chimici a base di
nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale
superiore a 500 q.li |
| 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione
di cavi e conduttori elettrici isolati |
| 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici
isolati con quantitativi superiori a 100 q.li |
| 63) Centrali termoelettriche |
| 64) Gruppi per la produzione di energia
elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva
superiore a 25 kW |
| 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori
elettrici, valvole elettriche, ecc. |
| 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti
per la produzione di altri metalli |
| 67) Stabilimenti e impianti per la zincatura,
ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli
o altre sostanze |
| 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili,
automobili e motocicli |
| 69) Cantieri navali con oltre cinque addetti |
| 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione
di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque
addetti |
| 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie
e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti |
| 72) Officine per la riparazione di autoveicoli
con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche
per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti |
| 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono
laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque
addetti |
| 74) Cementifici |
| 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e
reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche
scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano
isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) |
| 76) Esercizi commerciali con detenzione
di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) |
| 77) Autorimesse di ditte in possesso di
autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali
e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) |
| 78) Impianti di deposito delle materie nucleari,
escluso il deposito in corso di spedizione |
| 79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili
nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b)
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) |
| 80) Impianti relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di
radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti
nucleari, reattori nucleari (eccettuati quelli che facciano
parte di un mezzo di trasporto), impianti per la preparazione
o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione
degli isotopi, impianti per il trattamento dei combustibili
nucleari irradianti |
| 81) Stabilimenti per la produzione di sapone,
di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi
grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi,
di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini |
| 82) Centrali elettroniche per l'archiviazione
e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti |
| 83) Locali di spettacolo e di trattenimento
in genere con capienza superiore a 100 posti |
| 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori
e simili con oltre 25 posti-letto |
| 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti |
| 86) Ospedali, case di cura e simili con
oltre 25 posti-letto |
| 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a
400 mq comprensiva dei servizi e depositi |
| 88) Locali adibiti a depositi di merci e
materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq |
| 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati
oltre 500 addetti |
| 90) Edifici pregevoli per arte o storia
e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei,
gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale
sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto
7 novembre 1942, n. 1664 |
| 91) Impianti per la produzione del calore
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 Kcal/h |
| 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli,
autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili |
| 93) Tipografie, litografie, stampa in offset
ed attività similari con oltre cinque addetti |
| 94) Edifici destinati a civile abitazione
con altezza in gronda superiore a 24 met |
| 95) Vani di ascensori e montacarichi in
servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore
di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in
gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497 |
| 96) Piattaforme fisse e strutture fisse
assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979,
n. 88 |
| 97) Oleodotti con diametro superiore a 100
mm |
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