POLIZIA LOCALE |
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MISURE PER LA
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
(FERMO DELLA CIRCOLAZIONE dal 15/10/2009 al 15/04/2009)
La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del
29 luglio 2009, la D.G.R. n. 9958 che stabilisce i
nuovi provvedimenti per ridurre le
emissioni in atmosfera e migliorare la qualità
dell'aria ai fini della protezione della salute e
dell'ambiente.
In particolare i provvedimenti si applicano alla Zona
A1 del territorio regionale (d.G.R. n. 5290/07).
Veicoli interessati dal fermo.
AUTOVEICOLI:
Dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
non possono circolare:
- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro
1),
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a
gasolio) Euro 0, Euro 1 e, da quest'anno, anche Euro
2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE,
o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle
direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
CICLOMOTORI:
Motocicli e ciclomotori a due tempi Euro
0:
AUTOBUS M3:
Continuano, come l'anno passato, a non circolare gli
autobus M3 (adibiti al trasporto pubblico locale)
di classe Euro 0 e Euro 1 diesel (come già
stabilito dalle delibere di Giunta regionale n. 4924
e n. 6418 del 2007) .
TRASPORTI SPECIFICI:
Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale
(di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del
DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR
attuativo n. 495 del 1992) le limitazioni entreranno
in vigore a partire:
– dal 15 ottobre 2009 se pre Euro 1 e Euro 1
diesel
Veicoli esclusi dal fermo
- veicoli elettrici leggeri da
città, veicoli ibridi e multimodali, micro
veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto,
anche non esclusivo, alimentato a gas naturale
o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva
installazione;
- veicoli alimentati a diesel (gasolio),
dotati di efficaci sistemi di abbattimento
delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione
di fabbrica, sia per successiva installazione.
(N.B. Per "efficace sistema di abbattimento
delle polveri sottili" si intende un sistema
FAP in grado di garantire un valore di emissione
del particolato pari o inferiore al limite fissato
per gli Euro 3).
- veicoli storici, purché
in possesso dell’attestato di storicità
o del certificato di identità/omologazione,
rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi
registri storici (ai sensi dell’art.60,
comma 4, del Codice della Strada, Decreto legislativo
n. 285/1992) e cioè nei seguenti albi e
registri per auto e moto d’epoca: ASI, Storico
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI.
- veicoli classificati come macchine agricole
di cui all’art. 57 del Decreto legislativo
285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati
di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente
alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo
e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a
taluni elementi o caratteristiche dei veicoli
a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0
o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche
costruttive o di utilizzo a servizio
di finalità di tipo pubblico o sociale,
di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della
Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria,
della Guardia di Finanza, delle Forze
Armate, del corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, della Croce rossa italiana,
dei corpi e servizi di Polizia municipale
e provinciale, della Protezione Civile
e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico
locale (TPL) – fatto salvo quanto
già disciplinato per i veicoli
di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007
e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il
trasporto di portatori di handicap ed
esclusivamente utilizzati negli spostamenti
del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Deroghe
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione
i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati
che svolgono funzioni di pubblico servizio o di
pubblica utilità, individuabili o con adeguato
contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati
settimanali scoperti, limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il luogo
di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso
(ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni),
limitatamente al percorso strettamente necessario
per raggiungere il proprio domicilio al termine
dell’attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale
o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale
di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata
dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori,
disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti
n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente,
muniti del contrassegno dei rispettivi ordini,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili
per la cura di gravi malattie in grado di esibire
relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi
tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto
pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto
di qualsiasi confessione per le funzioni del
proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni
di guida e per lo svolgimento degli
esami per il conseguimento del le patenti C, CE,
D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto
legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento
certificato per la donazione.
Si precisa che i Comuni
non possono più concedere deroghe speciali
e personali al di fuori di quelle già previste
in accordo con Regione Lombardia.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno
della Zona A1, comprese le strade provinciali e statali
ad esclusione delle:
- autostrade,
- strade di interesse regionale R1,
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade
R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento
ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni
periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Inoltre il fermo veicoli si applica anche ai territori
dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano
aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo
di collaborazione delle province lombarde" (DGR
n. 9595 del 11/06/2009).
N.B. Viene inserito il Comune di Stezzano (BG) nell'elenco
dei Comuni della Zona A1, mentre vengono esclusi i
Comuni di Santa Maria Hoè (LC) e Montevecchia
(LC) dallo stesso elenco.
Vetrofanie obbligatorie (DAL 15/10/2010)
Su tutte le tipologie di veicoli sarà obbligatoria
a decorrere dal 15 ottobre 2010 l'apposizione di vetrofanie,
adesivi che identificheranno la classe Euro di appartenenza
del veicolo (con colori e formati che la Giunta regionale
stabilirà con successivi provvedimenti).
Saranno esentati dall'obbligo di apposizione della
vetrofania i veicoli classificati d'interesse storico
e collezionistico.
Le sanzioni per la mancata apposizione delle vetrofanie
inizieranno dalla stessa data: 15 ottobre 2010.
Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione
dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono
servizi di polizia stradale.
Spegnimento motori
Si applicano, infine, ulteriori misure obbligatorie
per il contenimento dell’inquinamento atmosferico,
valide su tutto il territorio regionale (non solo
in Zona A1) per il periodo dal 15 ottobre 2009 al
15 aprile 2010.In particolare è obbligatorio:
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase
di stazionamento ai capolinea,
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante
le fasi di carico/scarico.
NOTA
Resta in vigore quanto deliberato
nel provvedimento precedente, relativo al periodo
invernale 2008/2009, compreso il divieto
di utilizzo di biomasse legnose in apparecchi obsoleti.
Con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione
Generale Qualità dell'Ambiente ha proceduto
all'individuazione delle tratte di collegamento tra
le autostrade, le strade di interesse regionale R1,
gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio
ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo
della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635
dell'11 luglio 2008.

Documenti allegati:
Deliberazione
di Giunta Regionale n. 9958 del 29 luglio 2009
Elenco
strade transitabili in deroga al blocco
Elenco
strade transitabili in deroga al blocco
Ordinanza
regionale
Per maggiori informazioni visitate il sito www.ambiente.regione.lombardia.it
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