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COMITATO "5D"
(Difesa Diritti Danneggiati Dalla Diossina)
Fondato e coordinato da Gaetano CARRO - Via Dante
3 - 20030 Seveso (MI) - Tel. 0362503139
| COMUNICATO IMPORTANTE |
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A tutti gli associati
Cari colleghi,
ogni Sabato non festivo, alle ore 14.00, sono a vostra disposizione
presso la Palazzina Civica di Baruccana, sopra l’ufficio
postale, per dare informazioni e materiale necessari alla
richiesta dei danni morali per il disastro ambientale del
1976, causato dall’ICMESA. Non c’è nulla
da pagare.
SI INVITA A TELEFONARE PER CONFERMA AL NUMERO 0362
503139.
Per il Comitato “5D”
Gaetano Carro
Seveso, 07/12/2002
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| La diossina
è iinocua finchè dorme - novembre
2009 |
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La superstrada Milano Meda dovrebbe essere
allargata e trasformata in autostrada
a pagamento. Quindi, si renderebbe necessaria
un’enorme movimentazione di terreno
inquinato da diossina. La questione rischio
diossina è tornata alla ribalta
quando Formigoni ha derogato alle norme
di sicurezza che vietano il contatto dell'uomo
col potente tossico presente in tutta
la zona di Meda, Seveso, Cesano Maderno
e Desio, che fu inquinata in conseguenza
del noto disastro ambientale del 1976,
causato dall’ICMESA, figlia della
Givaudan Hoffman La Roche, multinazionale
svizzera.
La diossina è scarsissimamente
biodegradabile;
la diossina è il più potente
tossico creato dall’uomo;
la diossina è presente in quantità
elevata in Zona "B”;
la zona “B” non è stata
mai bonificata;
la superstrada Milano Meda corre per oltre
tre chilometri in Zona “A”,
in Zona "B" e Zona “R”.
(rispetto)
E’ facile dedurre che se inquinamento
da diossina ci fu il 10 luglio 1976, inquinamento
da diossina c’è oggi.
Però la diossina è innocua
finchè dorme. Formigoni, con la
deroga alle norme di sicurezza, la vuole
DESTARE e portarla alla luce del sole
durante i lavori di allargamento della
superstrada. Né penso che si possa
bonificare facilmente un'area di circa
2.700.000 MQ.
Dalla relazione FLA, divulgata dopo l’ultima
analisi del suolo, emerge che la diossina
si sarebbe appiccicata ai primi 30 centimetri
di terreno e che non sarebbe soggetta
a mobilità. (?) Come dire che la
bonifica sarebbe possibile. Però,
per sicurezza, bisognerebbe asportare
uno strato di almeno mezzo metro. Quindi,
circa 1.350.000 MC di terra, pari a circa
100.000 autocarrate di media portata...
E... per portarla dove?
Perché Formigoni giustifichi la
sua deroga alle norme di sicurezza, deve
semplicemente DIRE che il 10 luglio 1976,
alle ore 12,37, dallo stabilimento ICMESA
di Meda, è venuta fuori una nube
di talco profumato, che la Regione Lombardia
ha fatto credere fosse diossina, allo
scopo di ingannare la GIVAUDAN, casa madre
dell’ICMESA, affinché la
REGIONE incamerasse tutto quel pò
pò di miliardi che ha incamerato
negli anni 80 con la transazione in nome
della diossina di Seveso.
Se Formigoni non sarà nelle condizioni
di dire che dal reattore ICMESA è
uscito talco profumato, allora lasci dormire
la diossina lì, dov’è,
ed invece di portare la diossina alla
luce del sole, porti l’autostrada
SPACCA BRIANZA ai piedi dei monti, com’era
previsto dal progetto originario, facendole
toccare tutte le vie che dai monti vanno
verso il piano.
Gaetano Carro
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| Prescrizione
decennale e non quinquennale - 2 aprile 2009 |
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Finalmente la Cassazione a sezioni unite
spazza via tutti gli equivoci in merito
all’obbligazione risarcitoria scaturente
dall’illecito aquiliano, normalmente
soggetta alla prescrizione breve, ex art.
2947 C.C., la quale prescrizione breve
(in questo caso quinquennale) diventa
ordinaria, cioe’ decennale, art.
2953 C.C., quando riguardo ad essa e’
intervenuta sentenza penale passata in
giudicato anche se il danneggiato non
si e’ costituito parte civile nel
procedimento penale.
Quindi, i giuristi dovrebbero finalmente
far giustizia a favore dei danneggiati
dalla diossina, poiché parecchie
sentenze civili hanno scagionato la ICMESA
dal risarcire i danneggiati, assoggettando
il caso a prescrizione breve, senza che
nessuna norma glielo imponesse, ignorando
l’articolo 2953 c.c., oppure dichiarando
che detto articolo 2953 era applicabile
soltanto nei casi in cui i danneggiati
si fossero costituiti parte civile nei
procedimenti penali. Quante ingiustizie
sono state compiute per questa …
chiamiamola svista. ASSURDO!
Quanto sopra si evince dalla lettura delle
due sentenze che qui si allegano, specialmente
quella delle Sezioni Unite, pagina 2,
e pagine 12 e 13 dell'altra, che è
una delle tante sentenze emesse dalle
varie Sezioni Semplici che i nostri giuristi
hanno sistematicamente ignorato.
Gaetano Carro
Sentenza
n. 581 / 2008
Sentenza
n. 17825 / 02 Cassazione Civile
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| INVITO
AI SOCI |
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S'invitano i soci a non dimenticare di chiarire bene sul questionario
in quale zona a rischio (A - B - o di RISPETTO)
si sono trovati a vivere dal 10 luglio in poi, giorno in cui
si verificò l'evento tossico, per il quale noi adesso
chiediamo i danni.
Chiedo ancora una volta di essere chiari e coerenti
nella compilazione dei questionari.
Per la consegna dei questionari è più che sufficiente
utilizzare la posta ordinaria, inviando anche più
questionari in una stessa busta. Non è assolutamente
necessario l'utilizzo della raccomandata. Inoltre è
sempre possibile recapitare di persona, o tramite incaricato,
i questionari.
Vi assicuro che la richiesta dei danni verrà inoltrata
soltanto quando tutti i questionari saranno giunti
alla sede del comitato.
Un abbraccio ed un cordiale saluto a tutti.
Gaetano Carro
Seveso, 10 luglio 2002
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